Riguardo alle barriere architettoniche le disposizioni legislative sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio.
Per strutture sociali si intendono gli ambienti destinati ad attività sanitarie e assistenziali, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo etc.; ed ancora gli ambienti destinati ad attività culturali, e cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee; gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli a carattere giudiziario, come tribunali, preture, questure, e a carattere amministrativo, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.).
SCUOLA
L’articolo 28 della legge 118/1971 pone l’obbligo di rendere accessibile l’edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti. Tale principio è ribadito anche dall’articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso. Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d’ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all’accesso dell’edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità.
Nel caso l’edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l’ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra. Per quanto riguarda gli edifici privati, ci deve essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell’edificio (qualora nell’edificio siano previsti piu nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili dovranno essere incrementati in proporzione).
Nel caso di interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci sia un’effettiva impossibilità a superare gli elementi di ostacolo, ad esempio per mancanza di spazio, deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA predisponendo in prossimità dell’ingresso un pulsante di chiamata con l’apposito simbolo internazionale di accessibilità.
IMPIANTI SPORTIVI
I locali privati in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai luoghi aperti al pubblico, e quindi soltanto VISITABILI. Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale. Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili. Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all’accesso dell’edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell’edificio.
Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell’edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all’art. 8.
In relazione all’utilizzazione del settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:
– in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;
– la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall’alto o dal basso della gradinata. Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall’Istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della ACCESSIBILITA’ risulti garantito nei seguenti settori funzionali:
– spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi); – servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici amministrativi, parcheggi);
– spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi);
– eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe, attività commerciali).
Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le Norme C.O.N.l. per l’impiantistica sportiva approvate dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.
EDIFICI DI CULTO
Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere visitabili o perlomeno prevedere una zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).
La normativa vigente prescrive, infatti, per i luoghi di culto il requisito della VISITABILITA’. Tuttavia, proprio per le numerose affluenze di fedeli, sarebbe bene che il requisito fosse applicato in maniera più ampia possibile, così da garantire a tutti la partecipazione alla funzione religiosa.
Tale requisito è soddisfatto se sono previsti dei posti auto riservati, di pertinenza dell’edificio, almeno un percorso accessibile che colleghi la viabilità pubblica all’accesso dell’edificio, ed almeno una zona accessibile, riservata ai fedeli per assistere alla funzione. Tale zona deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo, eventualmente collegato con rampe.
E’ necessario ricordare che, all’interno di questa tipologia di edifici, la maggior parte di essi è soggetta a vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge 1089/39.
SALE PER RIUNIONI E SPETTACOLI
In questa definizione rientrano strutture edilizie ben definite come teatri, cinema, auditori, ma anche ambienti meno caratterizzati, destinati più in generale ad attività ricreative sia all’aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati.
Gli spazi per riunioni e spettacoli devono essere VISITABILI. Tale requisito è valido se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un percorso che colleghi la viabilità pubblica all’ingresso dell’edificio, dei posti auto riservati, almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai successivi punti 1 e 2, almeno un servizio igienico, e, dove previsti, il palco, palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nel caso si debba intervenire su edifici esistenti, e ci sia un’effettiva impossibilità per il superamento degli elementi di ostacolo, deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA predisponendo, in prossimità dell’ingresso, un pulsante di chiamata con l’apposito simbolo internazionale di accessibilità.
1. SALE CON POSTI A SEDERE
Nel caso di sale con posti a sedere, si devono prevedere, in prossimità delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico due posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, per persone con ridotte capacità motorie; due spazi liberi su pavimento orizzontale, ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, riservati a persone su sedia a ruote, con dimensioni tali da consentirne la manovra e lo stazionamento.
2. ALTRI LUOGHI PRIVI DI POSTI FISSI
Nel caso di ambienti di spettacolo che non sono propriamente identificabili come sale con posti a sedere e che non possono essere compresi nei casi individuati al punto precedente, occorre prevedere più in generale una zona agevolmente raggiungibile dalla persona disabile, in prossimità delle vie di uscita o di un “luogo sicuro statico” Ricapitolando, le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 per persone disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978).
Tali disposizioni vengono ulteriormente chiarite dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989: le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni devono essere visitabili, prevedendo nella fattispecie una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili. Ogni 400 posti se ne devono riservare due per le persone a ridotta capacità motoria, e altrettanti per persone su sedia a ruote.
Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili
L’accessibilità delle strutture sociali risulta garantita se sono accessibili:
• gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un percorso che funga da collegamento tra la viabilità pubblica e l’accesso dell’edificio;
• ove previsti, i posti auto, in parcheggio o in un’autorimessa di pertinenza dell’edificio;
• tutte le parti dell’edificio.
Per quanto riguarda i servizi igienici, secondo quanto espresso dal D.M. 236/89, ci deve essere un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell’edificio. Naturalmente, i servizi accessibili devono anche avere una buona ubicazione e devono essere facilmente raggiungibili, anche per quanto indica il D.P.R. 503/96 all’art. 8, che prevede un servizio igienico accessibile per ogni nucleo installato, indipendentemente dalla collocazione per piano.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici, deve essere garantita l’accessibilità anche agli ambienti riservati al personale in servizio (impiegati, operatori etc.).
Riassumendo, questa legislazione va applicata nel seguente modo:
• gli edifici (pubblici e privati) di nuova costruzione devono essere realizzati in conformità agli standards previsti dalla legge
• gli edifici (pubblici e privati) in ristrutturazione devono anch’essi rispettare gli standards normativi
• gli edifici pubblici esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere oggetto di tutte le varianti possibili e conformi alla normativa vigente
Responsabile del blog Pierpaolo Capozzi
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