ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: I PARCHEGGI
Continuiamo la nostra serie di articoli riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’aiuto del testo “Progettare senza barriere architettoniche di Giorgio Grimaldi” occupandoci – molto probabilmente – dell’argomento più nominato ma tecnicamente meno conosciuto.
I parcheggi.
Piccola considerazione personale prima di qualsiasi altro aspetto: i parcheggi riservati ai disabili sono riservati in quanto chi usufruisce di questo diritto ha – suo malgrado – problemi di deambulazione e limitate capacità motorie permanenti. Credetemi che farebbero volentieri a meno di usufruire di questo diritto per cui, se non siamo disposti a fare scambio con loro in merito alla disabilità … non parcheggiamo nei loro spazi riservati. Noi, per nostra fortuna e non per merito, possiamo fare qualche passo in più, loro no.
Riprendiamo il discorso tecnico …
Nei predenti articoli che potete trovare in questo blog e nella sezione news del mio sito personale http://www.mariospanu.it/ abbiamo descritto i criteri principali che un edificio deve rispettare e siamo entrati nel dettaglio dei servizi igienici. Sono cose molto importanti da sapere, dateci uno sguardo.
La normativa che regolamenta i parcheggi per ciò che concerne gli spazi pubblici è il D.P.R. 503/96 che rimanda al D.M. 236/89 e varie norme specifiche ad integrazione mentre per gi spazi privati è sempre il nostro caro D.M. 236/89 agli artt. 4.1.14, 4.2.1, 4.2.3, 8.2.3.
Primo punto da considerare, le dimensioni del posto macchina.
Il concetto di base è molto semplice, esso deve avere adeguate dimensioni che consentano al disabile di effettuare anche le manovre di trasferimento (salita e discesa dall’auto) in maniera agevole.
In base a questo criterio il posto auto dev’essere largo minimo 3.20 m (nel caso di posto auto disposto a pettine o in linea affiancato ad altri) e avere una lunghezza, nel caso di posti paralleli al senso di marcia non inferiore a 6,00 m (questo per consentire il passaggio della sedia a ruote tra un’auto e l’altra). Di solito la larghezza è data da m 3 per l’ingombro auto mentre 1,20 m o superiore per lo spazio adibito al trasferimento. La norma ci dice che i posti auto devono essere preferibilmente dotati di copertura a protezione degli agenti atmosferici ma, purtroppo, il preferibilmente si trasforma in “quasi mai”.
Il posto auto riservato deve essere in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’edificio. Dev’essere sullo stesso piano delle aree pedonali o, a limite, collegato ad esse tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Per quanto riguarda la dotazione minima il D.M. 236/89 all’art. 8.2.3 dice che Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.” Questo si applica nel caso si tratti di aree di parcheggio libere mentre, nel caso in cui i parcheggi siano pertinenziali ad unità immobiliari, la norma non è – logicamente – applicabile.
In ultima, ma non meno importante analisi, si sottolinea che il parcheggio riservato dev’essere opportunamente segnalato da segnaletica orizzontale e verticale così come indicato nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Nel prossimo articolo riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche continueremo ad occuparci dei criteri progettuali specifici.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o se semplicemente ritenete l’articolo interessante lasciate un commento o contattateci su italiaccessibile@gmail.com
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