Continuiamo la serie di articoli che esaminano i requisiti necessari per un edificio residenziale al fine di poter essere vivibile anche dalle persone con limitate capacità motorie o sensoriali, in forma permanente o temporanea.
Nel precedente articolo abbiamo visto come il D.M. 236/89 stabilisce e disciplina i 3 aspetti fondamentali da garantire nella progettazione degli edifici privati e cioè l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità.
Oggi andremo a vedere, a seconda della tipologia di edificio residenziale, quale criterio debbano rispettare le 3 componenti di un edificio: le unità immobiliari, le eventuali parti comuni dell’edificio e gli spazi esterni di pertinenza.
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Spazi esterni di pertinenza
Sono normati dal D.M. 236/89 il quale, all’ art. 3.2/a, il quale chiarisce che gli spazi esterni di pertinenza devono garantire il requisito di accessibilità ed esso si considera soddisfatto se è presente un percorso fruibile in maniera agevole anche da parte delle persone con limitate capacità motorie o sensoriali.
L’accessibilità deve essere garantita sia per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, sia per quelle plurifamiliari (con un massimo di 3 livelli o superiori) che per il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
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Parti comuni dell’edificio
Sono normati dal D.M. 236/89 il quale, all’ art. 3.2/b, il quale chiarisce che dev’essere garantita l’accessibilità in tutte le tipologie di edificio con deroga dell’installazione dell’ascensore per l’accesso ai piani superiori nelle unità con massimo 3 livelli fuori terra purché sia garantita l’adattabilità attraverso la possibilità della sua installazione nel momento in cui ve ne fosse bisogno. L’ascensore è sempre obbligatorio negli immobili dove l’unità immobiliare più alta è posta oltre il terzo livello compresi eventuali piani interrati o porticati.
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Unità immobiliari
Per ciò che concerne le unità immobiliari il DM 236/89 all’ art. 3.4 stabilisce che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile tranne (al punto g) gli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni per i quali è sufficiente che sia soddisfatto il requisito di adattabilità.
All’art. 5.1 viene specificato che dev’essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona pranzo, al soggiorno, ad un servizio igienico e ai vari percorsi di collegamento.
Nei prossimi articoli analizzeremo ogni singolo ambiente e le sue prescrizioni tecniche.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o se semplicemente ritenete l’articolo interessante lasciate un commento e contattateci, saremo lieti di rispondere.
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