di Geom. Mario Spanu
L’eliminazione delle barriere architettoniche è – per fortuna – una delle azioni divenute imprescindibili nella progettazione di qualsiasi edificio strada o bene sia pubblico che privato.
Con questo articolo inizieremo a descrivere che cosa sono le “barriere architettoniche”, qual è la normativa di riferimento, e quali sono le garanzie che un edificio deve dare ai fini della loro eliminazione negli interventi di carattere privato. Nei prossimi entreremo nel dettaglio della legislazione vigente e andremo ad identificare le varie prescrizioni tecniche. E’ facilmente intuibile che, trattandosi di un argomento vasto e importante, non sarà possibile in questa sede discutere su ogni singolo aspetto ma, a questo proposito, vi invito ad esporre i vari dubbi e le varie richieste nei commenti.
Iniziamo ad inquadrare la normativa vigente, quella che poi andremo ad analizzare man mano.
Il processo normativo nel settore privato inizia concretamente con l’emanazione della Legge 13/89 e la successiva promulgazione del D.M. 236 del 14 giugno 1989 il quale stabilisce i 3 aspetti fondamentali da garantire negli edifici privati.
Ma cosa sono le “barriere architettoniche”?
Il D.M. 236/89 nell’art. 2 le definisce come “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di colore che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Da questa definizione possiamo capire che la considerazione delle barriere architettoniche è forse, dopo la stabilità della struttura, l’aspetto principale sul quale verte il nostro vivere gli edifici siano essi residenziali o con finalità commerciali o lavorative.
Una volta chiarito cosa sono le barriere architettoniche il legislatore specifica subito quali sono gli aspetti imprescindibili che un edificio deve garantire. Si tratta della “accessibilità” , della “visitabilità” e della “adattabilità”.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (sala da pranzo, soggiorno, luoghi di lavoro etc.) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo la struttura al fine di renderla completamente e agevolmente fruibile anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Questi sono i 3 aspetti fondamentali, nei prossimi articoli ci addentreremo meglio nei criteri di progettazione nelle specifiche e nelle soluzioni tecniche stabilite dalla normativa vigente.
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